(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 150
                        del 20 dicembre 1990)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
          HA RIAPPROVATO NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1990
        CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI AI SENSI
                DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove  e  favorisce l'imprenditorialita' delle
aziende agricole che praticano colture biologiche.
   2. Si definisce agricoltura biologica  il  sistema  di  produzione
che,  nel  rispetto  delle norme di coltivazione internazionale IFOAM
(Federazione Internazionale di Agricoltura Organica)  di  agricoltura
biologica:
     a)  esclude  l'uso  di  fertilizzanti,  pesticidi, regolatori di
crescita e additivi zootecnici e chimici prodotti sinteticamente;
     b) riduce al minimo l'uso di energia fossile;
     c) mantiene una  buona  fertilita'  del  terreno  attraverso  un
adeguato  tasso  di  sostanza  organica  evitando metodi di eccessiva
forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali;
     d)   mantiene  un  assetto  ecologico  del  territorio  ricco  e
diversificato  neIle   sue   componenti   biologiche,   botaniche   e
zoologiche.
   3.  Le  tecniche  ammesse e vietate, ai fini della presente legge,
sono descritte nell'allegata tabella A.
   4.  Le  aziende  agricole,  affinche'  possano   essere   definite
'biologiche'  devono  aver  realizzato  almeno  2  anni di produzione
(terzo raccolto) con i metodi sopra definiti su tutta  la  superficie
relativa   alle   specifiche   colture   destinate   alla  conduzione
'biologica', osservando la distanza minima  di  sicurezza  di  25  m.
lineari  fra i singoli appezzamenti destinati alle colture biologiche
e convenzionali e dimostrare, attraverso l'analisi dei terreni e  dei
prodotti   prevista  dai  commi  3  e  4  dell'articolo  8,  la  loro
conformita' alle norme, di coltivazione della presente legge.
   5. Nel periodo  di  trasformazione,  le  aziende  che  avviano  le
pratiche   di  agricoltura  biologica  nel  rispetto  delle  tecniche
agricole descritte nell'allegata tabella  A  s'intendono  aziende  in
conversione  ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 e
dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 11.
   6.  L'azienda  in  conversione  puo'  essere  definita   biologica
allorche' una appropriata analisi dei terreni e dei prodotti dimostri
la loro sanita' ai sensi dell'articolo 8.
   7.  Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte
da imprenditori agricoli a titolo  principale,  come  definiti  dalla
vigente  normativa  o  comunque  assistite  da  un  esperto  agricolo
abilitato all'esercizio della professione o  da  un  consulente  alla
gestione aziendale di cui alla legge regionale 20/85.